Art. 16.
(Consiglio nazionale
della pubblica istruzione).

      1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni, svolge le seguenti funzioni:

          a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione scolastica, una valutazione analitica sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;

          b) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e, in genere, sulla materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;

          c) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, e del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinente alla funzione direttiva;

          d) esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del Ministro dell'istruzione, in materia di concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti;

          e) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.

 

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